L’Accertamento Amianto (Censimento e Mappatura) è obbligatorio per tutte le realtà costruite entro il
1994. I materiali in amianto sono stati ampiamente utilizzati e installati almeno fino al 1992 in ambito
residenziale, commerciale e industriale.
La Legge n. 257/92 ha dismesso immediatamente i materiali friabili ma ha consentito la
commercializzazione dei materiali compatti per altri 2 anni dopo la sua emanazione. Pertanto,
l’obbligo di mappatura è da estendersi a tutte le realtà costruite fino al 1994, indipendentemente
dal sospetto di presenza di Amianto. In realtà la mappatura viene consigliata anche per le costruzioni avvenute tra il 1994-1995 poiché, nonostante il divieto, sussiste la possibilità che siano stati utilizzati materiali rimasti in giacenza nei magazzini. Ovvio che in tal caso il proprietario potrà denunciare l’azienda costruttrice e chiedere il risarcimento.
L’obbligo di accertamento è in capo al proprietario o a chi gestisce l’attività (esempio: Amministratore di Condominio per tutte le parti comuni/ locali e aree condominiali) e non consiste in una autodenuncia, ma è un atto che consente di poter censire e monitorare un potenziale stato di rischio cancerogeno e conseguentemente tutelare la salute umana e l’ambiente.
Il sospetto che le strutture costruite fino al 1994 contengano materiali in amianto è molto radicato ed è necessario accertarne l’eventuale presenza. Occorre quindi conoscere, per quanto possibile, la storia della struttura, la data di costruzione e le ristrutturazioni successive, affidandosi a professionisti abilitati.
L’ampia gamma di MCA (si contano circa 3000 applicazioni) e la variabilità delle loro tipologie spesso non consentono di accertare la presenza di amianto ad occhio nudo o dal semplice esame del progetto di costruzione. Per molti materiali la presenza di amianto non può essere esclusa soltanto a seguito di una semplice ispezione visiva perché molto spesso il materiale che contiene amianto è simile a quello che non lo contiene (esempio: rivestimento tubazioni – amianto applicato a spruzzo su pareti e soffitti locali tecnici, pavimenti, colla pavimenti, ecc.). Pertanto, l’unico modo di essere sicuri è sottoporre un campione del materiale ad accurata analisi da parte di un laboratorio accreditato.
In tutti i luoghi di lavoro e in tutte le altre strutture, residenziali e non, in cui sono presenti materiali in amianto o di sospetta presenza è necessario predisporre l’Inventario dell’amianto (documento Mappatura) per i seguenti motivi:
- Tutela della salute umana e dell’ambiente
- Adempimento obbligo inderogabile e tutela dalle sanzioni amministrative e penali
- Attuazione di procedure di controllo e manutenzione (piano di prevenzione) a tutela della salubrità degli ambienti e della Salute degli occupanti – dipendenti – lavoratori esterni, con la mansione di assistenza e manutenzione sulle strutture e impianti presenti nella struttura. Valutare lo stato di conservazione dei manufatti, controllandoli periodicamente, consente di intervenire tempestivamente se e quando la situazione cambi. In altre parole, gestire il rischio amianto finchè è in loco, permette di monitorarlo ed evitare il pericolo di esposizione, a tutela della salute di tutti. Ma tale gestione è possibile solo se l’amianto viene realmente individuato!
- Indicazione della presenza ad aziende di ristrutturazione e demolizione. A riguardo il Decreto Sicurezza 81/2008 (art. 248) stabilisce che non solo è necessario accertare l’eventuale presenza di amianto prima di effettuare lavori di ristrutturazione, manutenzione, demolizione ecc., ma anche che qualsiasi materiale sospettato di contenere amianto deve essere considerato come contenente amianto fino a quando non viene accertato che ne è privo.
- Ottimizzazione delle attività successive (attività di gestione del rischio amianto e/o bonifica). Provvedere a un accertamento sulla struttura nel suo complesso, consente di individuare tutti i materiali in amianto eventualmente presenti e ciò rende possibile una gestione successiva di tipo cumulativo, con un’ottimizzazione in termini di gestione e costi.
Nonostante ciò, molto spesso i soggetti chiamati ad adempiere mostrano ancora una certa riluttanza
per via di ciò che potrebbe comportare un eventuale accertamento di presenza di amianto, pertanto è
bene ricordare che la mera presenza di amianto non obbliga alla rimozione. Tale obbligo scatta solo se l’amianto risulta friabile, facilmente sgretolabile oppure è danneggiato e in cattivo stato di
conservazione. Al contrario, nel caso risulti compatto, integro e in buono stato di conservazione si può
liberamente scegliere di non rimuoverlo e procedere con una valutazione dello stato di conservazione
e con l’attuazione di un piano di manutenzione e custodia, svolti da un tecnico con maturata
esperienza nel rispetto di precisi parametri normativi di cui al DM 06/09/1994.
In base al piano di manutenzione e custodia., i manufatti dovranno essere sottoposti a controlli
periodici e risulterà obbligatorio intervenire nel caso la situazione cambi (esempio: attività di ripristino
parziale – bonifica con o senza rimozione). Si tenga conto che stiamo parlando di installazioni vetuste,
pertanto è necessario monitorare l’evoluzione dello stato di conservazione poiché più il tempo passa e
più potrebbero presentarsi dei cambiamenti.
L’accertamento della presenza di amianto, aldilà della dubbia presenza, per tutti gli edifici e
prefabbricati costruiti entro il 1994 è un passo obbligato e fondamentale ai fini della prevenzione!