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PROGETTAZIONE BONIFICA

La Nex Map srl mette a disposizione tecnici con maturata esperienza per realizzare sopralluoghi e preventivi, gratuiti e non vincolanti al fine di valutare l’intervento di bonifica più idoneo sia sotto il profilo tecnico che economico, il tutto nel rispetto di quanto sancito dalla Normativa di settore.
La Nex Map srl, per l’erogazione degli interventi di bonifica, si avvale di aziende regolarmente iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 10b classe D per la bonifica dei beni contenenti amianto (compatto e friabile) che dispongono di personale tecnico esperto, abilitato e certificato.

Contatta la nostra azienda per avere tutte le informazioni necessarie e ricevere un sopralluogo e preventivo, gratuito e non vincolante.

Ma cosa si intende per Bonifica amianto?

La Normativa Amianto non prevede l’obbligo di Bonifica “tout court” ma sancisce l’obbligo di individuare la presenza di materiali contenenti amianto.
Tale attività è sempre necessaria al fine di predisporre misure di controllo e di una corretta gestione del rischio.
L’obbligo di bonificare scaturisce esclusivamente dalla pericolosità dei materiali in amianto e non dalla loro mera presenza nella struttura.
Tale pericolosità dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente che rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti, per il personale dipendente e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre.

Detto ciò il proprietario dell’immobile e chi ha la responsabilità dell’attività, una volta constatata la presenza e aver provveduto al censimento, mappatura e notifica ASL obbligatoria per i materiali in amianto friabile, può in alternativa decidere di:

  1. Rimuovere i manufatti senza realizzare alcuna Valutazione del Rischio, eliminando il problema alla fonte e in via immediata
  2. Valutarne il rischio e attuare i metodi scaturiti dall’indagine stessa, rispettando le tempistiche fissate

È uso comune associare la bonifica dell’amianto alla sola rimozione e smaltimento. Ma non è così!
In realtà la bonifica include tre tecniche di intervento differenti (Rimozione – Incapsulamento – Confinamento). Quindi si può scegliere di prediligere le due tecniche di bonifica senza rimozione, ma non arbitrariamente! La scelta di una tecnica piuttosto che di un’altra va fatta tenendo conto di una serie di indicazioni formulate dalla normativa: il tipo di amianto e il tipo di installazione, la localizzazione e lo stato di conservazione della stessa, giocano un ruolo chiave nell’individuazione del metodo possibile e corretto.

Vediamo meglio!
La Rimozione
è un’ intervento di bonifica che elimina il problema in via definitiva. Consiste nello smontaggio, trasporto e smaltimento dei materiali in amianto. Non sempre questo intervento, per svariate ragioni rappresenta la soluzione migliore o immediatamente possibile. In tal caso possono essere valutate soluzioni alternative come la valutazione dello stato di conservazione e l’attivazione di un piano di manutenzione e custodia, con Nomina del Responsabile amianto oppure la bonifica senza rimozione (incapsulamento e confinamento).
L’Incapsulamento consiste nel trattamento dei materiali con prodotti penetranti o ricoprenti che tendono a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. a chiusura prevede l’obbligo di attuazione di un piano di manutenzione e controllo con Nomina di un Responsabile amianto. Tale trattamento non è indicato in caso di: materiali friabili, infiltrazioni di acqua, facile accessibilità, installazioni soggette a vibrazioni. In tali situazioni l’incapsulamento non garantisce conservazione e protezione; anzi in alcuni casi
ha un effetto peggiorativo.
Il Confinamento consiste nell´ installazione di una barriera a tenuta atta a separare i materiali contenenti amianto dalle aree occupate dell´edificio (se non associato all´incapsulamento, il rilascio delle fibre continua all´interno del confinamento). a chiusura prevede l’obbligo di attuazione di un piano di manutenzione e controllo con Nomina di un Responsabile amianto Questo intervento è indicato per i materiali facilmente  accessibili e, in particolare, per aree circoscritte (es: una colonna, un tetto, un sotto tetto). Al contrario, non è indicato quando risulti necessario accedere frequentemente nello spazio confinato. Inoltre per quanto concerne le sovra coperture è prevista una prova strutturale necessaria per
verificare se la struttura portante possa sopportare il carico permanente costituito dalla nuova copertura.

Normativa di riferimento
Decreto Ministeriale del 06/09/1994
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto.
Decreto 20 agosto 1999 Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto. (GU Serie Generale n.249 del 22-10-1999)
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81e smi Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Decreto legislativo, 03/04/2006 n° 152 e smi. Parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.